Fatti
X. è stato presidente del consiglio di fondazione della fondazione di previdenza del personale [Y. AG] con firma individuale dal 1° maggio 1971 all'8 luglio 1978. Nel 1977 il saldo del conto corrente della fondazione di previdenza del personale nei confronti della società fondatrice [Y. AG] è aumentato di Fr. 145'695.--. Il 2 ottobre 1979 è stata aperta la procedura fallimentare sulla [Y. AG], nella quale la fondazione di previdenza del personale ha annunciato un credito di Fr. 301'083.35. Poiché riteneva X. responsabile delle operazioni che avevano portato all'aumento del credito in conto corrente nel 1977, ha chiesto a lui il risarcimento danni per tale perdita.
Nel giugno 1981 la fondazione di previdenza del personale [Y. AG] ha citato in giudizio X. per il pagamento di Fr. 75'695.-- oltre interessi. Per il calcolo dell'importo richiesto, si è basata sui suddetti Fr. 145'695.-- e ne ha dedotto il diritto di libero passaggio che sarebbe spettato al convenuto in qualità di suo beneficiario.
Legge
1. Il Tribunale federale stabilisce che il convenuto è in linea di principio responsabile del risarcimento danni. Tuttavia, è controverso il calcolo del danno.
a) Il Tribunale federale ritiene opportuno che il convenuto debba risarcire alla ricorrente l'intero importo sottratto alla società fallita, contro cessione del dividendo fallimentare. In questo modo la ricorrente sarà rimessa nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se l'importo non le fosse stato sottratto, e il convenuto si assume il rischio dell'incerto dividendo fallimentare.
b) Il Tribunale federale stabilisce che la compensazione dei crediti risarcitori della fondazione di…