Fatti
Il signor K., nato nel 1927, ha percepito dal 1° ottobre 1986 una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare (AM) nonché una rendita d'invalidità della previdenza professionale dell'ex Cassa federale di assicurazione (CFA) e attuale Publica. Nel calcolo di queste rendite, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 degli statuti della CFA del 29 settembre 1950, sono state previamente dedotte le prestazioni dell'AM.
Nel 2005, la Publica ha comunicato a K. che la prestazione mensile a partire dal 1° gennaio 2005 sarebbe stata ridotta a Fr. 928.90 a causa di un adeguamento della rendita AM all'aumento del costo della vita. Inoltre, la Publica ha richiesto il rimborso delle rendite pagate in eccesso negli anni 2003 e 2004 per un totale di Fr. 8'329.20.
K. ha presentato un'azione contro la nullità della richiesta di rimborso e l'obbligo della Publica di rimborsargli l'importo di Fr. 8'329.90 più interessi e di pagargli una rendita mensile di almeno Fr. 1'507.15. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto l'azione il 21 giugno 2007.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo. Ha constatato che le disposizioni sull'adeguamento all'aumento del costo della vita e sulla sovraindennizzazione sono state rispettate. Per il ricorrente rimane applicabile la regolamentazione sulla sovraindennizzazione degli statuti della CFA del 1950, poiché non si è verificato un "ricalcolo del diritto alle prestazioni" da parte dell'assicurazione militare ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 lett. c n. 3 OPAS1.
Il Tribunale federale ha spiegato che per "ricalcolo del diritto alle prestazioni" si intende solo una modifica del diritto alla rendita in sé, e non un semplice…