Art. 36 LPP
Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d’invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al compimento dell’età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.
2 Le rendite per i superstiti e d’invalidità che non devono essere adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo il cpv. 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. L’organo paritetico o l’organo supremo dell’istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.
3 L’istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al cpv. 2.
4 L’articolo 65d cpv. 3 lett. b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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129 citazioni
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2Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia8 citazioni
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36 citazioni
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4Art. 6 e art. 36 cpv. 1 LPP: Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi6 citazioni
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5Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza5 citazioni
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6Art. 34 cpv. 2 LPP, art. 24 cpv. 2 OPP 2 - Solo il reddito conseguito effettivamente dall'assicurato parzialmente invalido, e non già quello ipoteticamente realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esig…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale8 citazioni
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Previdenza professionale5 citazioni
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Previdenza professionale4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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