Fatti
Il caso riguarda la Cassa pensioni dei pensionati dell'Est della Svizzera, che dopo una liquidazione parziale nel 1999 aveva utilizzato fondi liberi per aumentare le pensioni degli anziani pensionati del 26,4% e i conti di libero passaggio dei nuovi pensionati del 34%. Dopo che nel 2005 la cassa pensioni aveva un grado di copertura del 86,3%, il consiglio di fondazione ha deciso misure di risanamento, tra cui un contributo dei pensionati del 20% per tutti i pensionati che avevano beneficiato della liquidazione parziale. L'autorità di vigilanza ha approvato questo piano di misure.
Contro il provvedimento hanno presentato ricorso sia una pensionata anziana che diversi nuovi pensionati. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi e rinviato la questione all'istanza precedente. Successivamente la cassa pensioni e la Fondazione Fondo di garanzia LPP hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la Fondazione Fondo di garanzia LPP non è legittimata al ricorso, in quanto la decisione impugnata non la riguarda direttamente nei suoi interessi patrimoniali.
Per quanto riguarda l'ammissibilità del contributo dei pensionati, il Tribunale federale ha affermato che esso soddisfa i requisiti di legge:
- Il contributo dei pensionati è sussidiario ad altre misure, in quanto il miglioramento degli investimenti patrimoniali non ha potuto risolvere il disavanzo.
- Il contributo dei…