Art. 65d LPP

Misure in caso di copertura insufficiente

1 L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.
2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:
  1. a. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
  2. b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.
4 Sempre che le misure di cui al cpv. 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 cpv. 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione a ricorrere del fondo di garanzia
    · 03/07/2009 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dovere del datore di lavoro di sanare una copertura insufficiente
    · 21/06/2018 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Scioglimento del contratto di affiliazione alla previdenza professionale stipulato tra la datrice di lavoro e la fondazione collettiva
    · 16/03/2009 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Principio dell'imputazione in caso di interessi sull'avere di vecchiaia
    · 09/04/2014 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza
    · 12/07/2013 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Provvedimenti di risanamento di un istituto di previdenza in caso di copertura insufficiente; modifica di una disposizione regolamentare transitoria, la quale garantiva ai membri ripresi da un'altra cassa pensioni l'imp…
    · 31/07/2012 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.