Fatti
La Cassa pensione B. (in liquidazione dal 1° gennaio 2011) si è trasformata il 1° gennaio 2006 da un'istituzione collettiva in una fondazione collettiva. Essa ha quindi concluso un nuovo contratto di affiliazione con la società A. AG, che vi era affiliata dal 1964. Nel 2010, l'ultimo assicurato attivo ha lasciato il fondo previdenziale A. AG, che da allora è diventato una cassa di pensionati. Il liquidatore di B. ha quindi richiesto ad A. AG i contributi per le spese amministrative relative ai pensionati, nonché il colmamento del disavanzo tecnico del fondo previdenziale A. AG. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto parzialmente la domanda. Ha condannato A. AG a pagare i contributi per le spese amministrative relative ai pensionati per il periodo dal 2011 al 2014, nonché un indennizzo per violazione del contratto di affiliazione (evasione dei contributi di risanamento). A. AG e B. hanno entrambi fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.Legge
1. Sui contributi per le spese amministrative relative ai pensionati: Il Tribunale federale ritiene che A. AG debba pagare i contributi per le spese amministrative secondo il modulo VK 2011, ossia un totale di CHF 118'500.- con un interesse di mora del 5% dal 29 dicembre 2014. Il modulo VK 2011 prevedeva un contributo semestrale di CHF 1'500.- per ogni persona attiva e pensionata, nonché un importo forfettario semestrale di CHF 7'500.- per fondo previdenziale. A. AG ha tacitamente accettato questo cambiamento di modulo. 2.…