Art. 221 CPC

Petizione

1 La petizione contiene:
  1. a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
  2. b. la domanda;
  3. c. l’indicazione del valore litigioso;
  4. d. l’esposizione dei fatti;
  5. e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
  6. f. la data e la firma.
2 Alla petizione devono essere allegati:
  1. a. la procura, se vi è un rappresentante;
  2. b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
  3. c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
  4. d. l’elenco dei mezzi di prova.
3 La petizione può contenere una motivazione giuridica.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Conclusioni d'appello
    · 08/12/2011 · 237 citazioni Riassunto
  2. 2
    Conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
    · 03/05/2022 · 25 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata
    · 01/09/2014 · 20 citazioni Riassunto
  4. 4
    Richiesta di informazioni del coniuge divorziato nella procedura di modifica
    · 23/02/2017 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Fatti non allegati dalle parti
    · 06/06/2016 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Reintroduzione dell'istanza di conciliazione
    · 20/09/2019 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.