Art. 221 CPC
Petizione
1 La petizione contiene:
- a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la domanda;
- c. l’indicazione del valore litigioso;
- d. l’esposizione dei fatti;
- e. l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
- f. la data e la firma.
2 Alla petizione devono essere allegati:
- a. la procura, se vi è un rappresentante;
- b. se del caso l’autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
- d. l’elenco dei mezzi di prova.
3 La petizione può contenere una motivazione giuridica.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni d'appello237 citazioni
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2Conclusioni; azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso25 citazioni
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3Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata20 citazioni
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4Richiesta di informazioni del coniuge divorziato nella procedura di modifica6 citazioni
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5Fatti non allegati dalle parti5 citazioni
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6Reintroduzione dell'istanza di conciliazione4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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84 citazioni
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76 citazioni10/08/2015 · 76 citazioni de
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51 citazioni13/12/2016 · 51 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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