Fatti

Il 28 agosto 2017 il ricorrente A. ha presentato una domanda di conciliazione presso l'autorità di conciliazione del Giura bernese-Seeland contro la controparte B. S.A. L'autorità di conciliazione non è entrata nel merito della domanda, in quanto competente era il Tribunale di commercio. Il 2 ottobre 2017 A. ha quindi presentato una denuncia presso il Tribunale di commercio del Cantone di Berna, con la stessa richiesta giuridica della domanda di conciliazione. A. ha chiesto che per la pendenza del procedimento fosse valida la data della prima presentazione della domanda di conciliazione.

Il Tribunale di commercio ha respinto la denuncia. Successivamente A. ha presentato un ricorso civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito nella sua sentenza che la retrodatazione della pendenza del procedimento ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 CPC presuppone che il ricorrente presenti nuovamente presso l'autorità ritenuta competente l'atto giuridico originale che aveva precedentemente depositato presso un tribunale incompetente. Ciò vale anche se l'atto giuridico inizialmente depositato era una domanda di conciliazione, purché soddisfi i requisiti di un atto di citazione.

Il Tribunale federale ha così confermato la sua precedente giurisprudenza. Ha spiegato che al ricorrente sono aperte possibilità di miglioramento e integrazione dell'atto, ma deve presentare lo stesso atto giuridico originale per ottenere la retrodatazione della pendenza del…