Art. 63 CPC
Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, o inoltrato conformemente all’articolo 143 cpv. 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.
2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Osservanza del termine per inoltrare un'azione di disconoscimento del debito; nozione di riproposizione dell'atto nel senso dell'art. 63 CPC38 citazioni
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2Tribunale commerciale, eccezione al principio della doppia istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. b LTF; art. 6 CPC)37 citazioni
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3Litispendenza in caso di incompetenza del tribunale; termine per proporre l'atto al tribunale competente (art. 63 cpv. 1 CPC)19 citazioni
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4Reintroduzione dell'istanza di conciliazione17 citazioni
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5Divieto del formalismo eccessivo17 citazioni
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6Competenza per territorio; decisione di inammissibilità; validità dell'autorizzazione ad agire rilasciata da un'autorità di conciliazione territorialmente incompetente11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di compravendita19 citazioni
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Nichteintreten wegen sachlicher Unzuständigkeit, Gerichtskosten18 citazioni
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Staatshaftung / öffentliches Personalrecht8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.