Art. 202 CPC
Promozione
1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni d'appello12 citazioni
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2Competenza per materia; decisione di inammissibilità3 citazioni
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3Reintroduzione dell'istanza di conciliazione2 citazioni
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4Domanda riconvenzionale nella procedura di conciliazione; autorizzazione ad agire; continuazione della procedura1 citazioni
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5Udienza di conciliazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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gratuito patrocinio2 citazioni
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Ausstandsbegehren gegen den Appellationsgerichtspräsidenten2 citazioniDG.2016.16· 14/11/2016 · 2 citazioni de
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Diritto di vicinato2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.