Art. 202 CPC

Promozione

1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione.
2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso.
3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione.
4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Conclusioni d'appello
    · 08/12/2011 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Competenza per materia; decisione di inammissibilità
    · 05/11/2019 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Reintroduzione dell'istanza di conciliazione
    · 20/09/2019 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Domanda riconvenzionale nella procedura di conciliazione; autorizzazione ad agire; continuazione della procedura
    · 25/03/2022 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Udienza di conciliazione
    · 12/04/2012 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • gratuito patrocinio
    · 22/11/2017 · 2 citazioni de
  • Ausstandsbegehren gegen den Appellationsgerichtspräsidenten
    DG.2016.16
    · 14/11/2016 · 2 citazioni de
  • Diritto di vicinato
    · 22/03/2016 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.