Fatti

Il marito ha presentato presso il Tribunale cantonale di Zugo una domanda di divorzio contro la moglie e ha richiesto la convocazione a un tentativo di conciliazione. La relatrice presso il Tribunale cantonale ha comunicato alla moglie che, sulla base della motivazione succinta della domanda, non vi era spazio per un tentativo di conciliazione. La moglie ha quindi presentato reclamo, che è stato parzialmente accolto dal Tribunale federale. Il Tribunale superiore ha successivamente respinto il reclamo cantonale e ha assegnato alla moglie un termine per il deposito della risposta alla domanda. Contro tale decisione, la moglie ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 291 CPC deve essere svolto in linea di principio in ogni caso. Il tenore letterale e la collocazione sistematica della norma, nonché la storia della legislazione e gli scopi del tentativo di conciliazione, portano alla conclusione che il tribunale, dopo il ricevimento di una domanda di divorzio, deve convocare d'ufficio e in ogni caso a un tentativo di…