Art. 292 CPC

Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune

1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
  1. a. al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e b. sono d’accordo di divorziare.
2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
    · 03/10/2013 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Udienza di conciliazione
    · 12/04/2012 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Appello volto al ritiro dell'azione di divorzio
    · 17/10/2016 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 03/10/2013 · 1 citazioni de Riassunto
  • 12/04/2012 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2024.21
    ZOR.2024.21
    · 29/08/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.