Art. 292 CPC
Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
1 La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:
- a. al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e b. sono d’accordo di divorziare.
2 Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune6 citazioni
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2Udienza di conciliazione1 citazioni
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3Appello volto al ritiro dell'azione di divorzio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni12/04/2012 · 1 citazioni de
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2024.210 citazioniZOR.2024.21· 29/08/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.