Fatti
Y. e X. si sono sposati il 17 giugno 2000 in Germania. Vivono separati, con la separazione avvenuta al più presto il 21 maggio 2010. Il 18 maggio 2012 la moglie Y. ha presentato una domanda di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Brugg. Il marito X. ha chiesto che il procedimento fosse limitato al rispetto del termine ai sensi dell'art. 114 CC e che la domanda fosse respinta per mancato rispetto del termine. Ha fatto notare di aver a sua volta presentato una domanda di divorzio presso il Tribunale regionale di Berna-Mittelland il 2 giugno 2012 sulla base dell'art. 114 CC.
Il Tribunale distrettuale di Brugg ha limitato il procedimento alla questione del rispetto del termine di separazione ai sensi dell'art. 114 CC. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, con una decisione incidentale del 25 settembre 2012 ha stabilito che le condizioni processuali per lo svolgimento del procedimento di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Brugg erano soddisfatte, poiché il marito aveva presentato a sua volta una domanda di divorzio sulla base dell'art. 114 CC, esprimendo così la sua volontà di divorziare, per cui il procedimento doveva essere proseguito secondo le norme sul divorzio su richiesta comune ai sensi dell'art. 292 cpv. 1 CPC.
Contro questa decisione incidentale, il marito ha interposto appello, che il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto con sentenza del 27 marzo 2013.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 292 cpv. 1 CPC, la domanda di divorzio presentata unilateralmente viene proseguita secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se, al momento della litispendenza, i coniugi non…