Fatti

[X.] e [Y.] si sono sposati il 17 giugno 2000 in Germania. Vivono separati, con la separazione avvenuta al più presto il 21 maggio 2010. Il 18 maggio 2012, la moglie [Y.] ha presentato una domanda di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Brugg. Il marito [X.] ha quindi chiesto che il procedimento fosse limitato al rispetto del termine di cui all'art. 114 CC e che la domanda fosse respinta per mancato rispetto del termine. Ha inoltre indicato di aver presentato a sua volta una domanda di divorzio il 2 giugno 2012 presso il Tribunale regionale di Berna-Mittelland, sulla base dell'art. 114 CC.

Il Tribunale distrettuale di Brugg ha limitato il procedimento alla questione del rispetto del termine di separazione di cui all'art. 114 CC e, con decisione incidentale del 25 settembre 2012, ha stabilito che le condizioni processuali per lo svolgimento del procedimento di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Brugg erano soddisfatte, in quanto il marito aveva presentato a sua volta una domanda di divorzio ai sensi dell'art. 114 CC, esprimendo così la sua volontà di divorziare. Contro questa decisione incidentale, il marito ha presentato un ricorso, respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia con sentenza del 27 marzo 2013.

Legge

Il Tribunale federale rileva che l'art. 292 cpv. 1 CPC è la norma successiva dell'ex art. 116 CC. A differenza dell'ex art. 116 CC, nell'art. 292 cpv. 1 CPC non si parla più di un consenso esplicito, ma del fatto che il coniuge convenuto "deve essere d'accordo con il divorzio". Questo consenso può manifestarsi anche in una propria domanda di divorzio. Ciò che conta è che non ci siano dubbi sul fatto che entrambi i coniugi…