Art. 245 CPC
Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto
1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un’unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un’eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l’articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata28 citazioni
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2Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata10 citazioni
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3Udienza di conciliazione2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entscheid Kantonsgericht, 26.06.20184 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni08/11/2016 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.