Art. 245 CPC

Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto

1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un’unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un’eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l’articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 243 segg. e 233 CPC, procedura semplificata
    · 01/09/2014 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata
    · 20/05/2020 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Udienza di conciliazione
    · 12/04/2012 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.