Fatti

Il caso riguarda richieste derivanti da un'assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (KVG). Tali richieste sono valutate nel procedimento semplificato ai sensi degli art. 243 e segg. del Codice di procedura civile svizzero (CPC). Il procedimento è prevalentemente orale, con applicazione del principio inquisitorio sociale.

Il ricorrente ha presentato una domanda motivata per iscritto. Ai sensi dell'art. 245 cpv. 2 CPC, il tribunale ha inizialmente assegnato alla parte convenuta un termine per presentare una presa di posizione scritta. Successivamente, il tribunale ha informato il ricorrente che non riteneva necessario un ulteriore scambio di scritti ai sensi dell'art. 246 cpv. 2 CPC e che avrebbe proceduto alla valutazione della domanda.

Il ricorrente non ha reagito a questa comunicazione. Il tribunale ha quindi emesso la decisione impugnata senza svolgere un'udienza orale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'istanza inferiore ha violato il diritto del ricorrente allo svolgimento di un'udienza orale. Ai sensi dell'art. 245 cpv. 2 CPC, è previsto inizialmente uno scambio di scritti, prima che il tribunale ordini un ulteriore scambio di scritti o convochi un'udienza.

Un'eccezione allo svolgimento di un'udienza principale è ammissibile solo se entrambe le parti vi rinunciano. Una rinuncia implicita può essere eccezionalmente presunta, ma non è facilmente…