Art. 290 CPC

Proposizione dell’azione

L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:
  1. a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
  2. b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC );
  3. c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
  4. d. le conclusioni relative ai figli;
  5. e. i documenti giustificativi;
  6. f. la data e le firme.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Udienza di conciliazione
    · 12/04/2012 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune
    · 03/10/2013 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Divorzio
    · 25/11/2019 · 1 citazioni de Riassunto
  • Divorzio
    ZKBER.2017.2
    · 11/01/2017 · 1 citazioni de
  • Scheidung auf gemeinsames Begehren (Art. 112 ZGB)
    ZKBER.2017.74
    · 04/06/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.