Art. 291 CPC

Udienza di conciliazione

1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Udienza di conciliazione
    · 12/04/2012 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Impugnazione di una decisione incidentale dinanzi al Tribunale federale
    · 05/08/2011 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rimedi giuridici contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza)
    · 11/06/2001 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.