Art. 291 CPC
Udienza di conciliazione
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.
2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.
3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Udienza di conciliazione19 citazioni
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2Impugnazione di una decisione incidentale dinanzi al Tribunale federale14 citazioni
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3Rimedi giuridici contro decisioni cantonali di ultima istanza concernenti misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Pflichtverletzung3 citazioni
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Kostenbeschwerde (Ehescheidungsverfahren)3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.