Fatti
Parti:
- Ricorrente: Avv. [A.]
- Ricorsa: Commissione di vigilanza sugli avvocati e le avvocate del Cantone Basilea Città
Fatti:
Nel quadro di una procedura di divorzio dinanzi al tribunale civile del Cantone Basilea Città, l'avvocato Dr. [C.] (rappresentante del marito) ha depositato il 23 febbraio 2016 una lettera del 3 febbraio 2016 indirizzata all'avv. [A.] (rappresentante della moglie). Questa lettera conteneva una proposta di transazione. Dopo un'infruttuosa procedura di conciliazione, l'avv. [A.] ha depositato nella successiva corrispondenza una "estratto" della stessa lettera, coprendo varie parti della lettera.
L'avvocato Dr. [C.] ha denunciato l'avv. [A.] presso la Commissione di vigilanza, il che ha portato a una procedura disciplinare. La Commissione di vigilanza ha ammonito l'avv. [A.] per violazione delle regole professionali ai sensi dell'art. 12 lett. a in relazione all'art. 17 cpv. 1 lett. a LLCA e gli ha imposto una tassa di procedura di Fr. 1'000.--. Il ricorso contro questa decisione è rimasto infruttuoso.
L'avv. [A.] ha depositato un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale, al quale hanno risposto l'autorità precedente e la Commissione di vigilanza.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico e constata che il ricorrente è legittimato a ricorrere e che il ricorso è stato depositato in tempo utile e in forma.
Il ricorrente lamenta una constatazione dei fatti parzialmente incompleta e contraria agli atti, quindi arbitraria, da parte dell'autorità precedente. Il Tribunale federale constata tuttavia che la parte decisiva dei fatti è stata accertata dall'autorità precedente e che il ricorso in fatto si rivela infondato.
Il ricorrente lamenta un'applicazione illegittima dell'art. 12 lett. a LLCA. Il Tribunale federale precisa che le proposte di transazione tra avvocati sono automaticamente riservate e non…