Fatti
I fatti possono essere riassunti come segue
- Z. (marito) ha presentato il 28 gennaio 2011 presso il Tribunale cantonale di Zugo una domanda di divorzio contro X. (moglie) e ha chiesto la convocazione a un'udienza di conciliazione.
- Il relatore del Tribunale cantonale di Zugo ha notificato a X. la domanda il 1° febbraio 2011 per presentare una risposta.
- X. ha chiesto il 7 febbraio 2011 di essere esonerata dal termine per presentare una risposta e di essere convocata, insieme all'altra parte, a un'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 291 CPC.
- Il relatore ha comunicato a X. l'11 febbraio 2011 che la domanda di divorzio conteneva una motivazione sommaria e che pertanto non c'era spazio per un'udienza di conciliazione.
- X. ha quindi presentato ricorso contro questa decisione presso il Tribunale superiore del Cantone di Zugo, che con ordinanza presidenziale del 21 febbraio 2011 non è entrato nel merito del ricorso.
- X. ha presentato ricorso in materia civile e ricorso sussidiario di diritto costituzionale contro questa ordinanza del Tribunale superiore al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato la questione al Tribunale superiore. I motivi essenziali sono:
-
L'ordinanza impugnata del Tribunale superiore è una decisione preliminare o incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia civile se la decisione può causare un pregiudizio irreparabile.
Un tale pregiudizio sussiste se è di natura giuridica e non può essere eliminato o non può essere eliminato completamente nemmeno con una successiva decisione finale favorevole. La semplice possibilità di un tale pregiudizio è sufficiente.
Nel caso di specie, il rifiuto di svolgere un'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 291 CPC può costituire un pregiudizio irreparabile, poiché questa fase…