Fatti

[C.] e [D.] sono comproprietari di un fondo e hanno richiesto ai proprietari del fondo confinante n. 195, in particolare di una tuia, due allori, un ciliegio ornamentale e una siepe di bambù, di essere potati all'altezza massima legalmente consentita. I convenuti si sono rifiutati di ottemperare a questa richiesta, a seguito di che gli attori hanno presentato una domanda di conciliazione. L'Ufficio di conciliazione ha convocato le parti per la trattativa di conciliazione, che si è svolta in assenza dei convenuti. Agli attori è stata quindi concessa l'autorizzazione a procedere.

Gli attori hanno successivamente avviato un procedimento presso il Tribunale distrettuale per ottenere la potatura delle piante. Tuttavia, il Tribunale distrettuale ha respinto la domanda, in quanto i convenuti al momento dell'udienza principale non erano più proprietari del fondo n. 195. I convenuti hanno presentato reclamo contro questa sentenza, a seguito di che il Tribunale cantonale di Lucerna ha posto parzialmente a carico dei convenuti le spese processuali, respingendo tuttavia il reclamo nel resto.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il reclamo in materia civile è inammissibile, in quanto non vi è alcuna questione giuridica di importanza fondamentale. I convenuti lamentano infatti una molteplicità di presunte carenze nel procedimento di conciliazione e giudiziario, ma queste riguardano solo l'applicazione del diritto nel caso concreto e non fondano una questione giuridica di importanza fondamentale.

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