Art. 234 CPC
Mancata comparizione al dibattimento
1 Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l’articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.
2 Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata15 citazioni
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2Potere decisionale dell'autorità di conciliazione; regole di procedura applicabili; massima dispositiva; mancata comparizione della parte convenuta2 citazioni
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3Dibattimento; videoconferenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione di indennità giornaliera per malattia3 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 26.06.20183 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.