Fatti

Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello del Cantone di Basilea Città, che aveva confermato il suo ricorso contro il rigetto della sua richiesta di ripristino. Il Presidente del Tribunale Civile di Basilea Città aveva concesso l'esecuzione forzata definitiva a [Z.], l'ex moglie del ricorrente, il 10 settembre 2012. Il ricorrente era stato assente ingiustificato all'udienza principale. In seguito aveva richiesto la motivazione della decisione, che il Tribunale Civile aveva respinto come tardiva. Il Tribunale Federale annulla la decisione dell'istanza precedente e ordina al Tribunale Civile di motivare la decisione di esecuzione forzata del 10 settembre 2012 e di notificarla formalmente al ricorrente.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che la decisione di esecuzione forzata non poteva essere notificata al ricorrente in occasione dell'udienza principale, poiché egli era stato assente ingiustificato. La notifica mediante consegna del dispositivo a una parte assente non è prevista dal Codice di Procedura Civile. La decisione avrebbe quindi dovuto essere notificata al…