Art. 239 CPC
Notificazione e motivazione
1 Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta:
- a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
- b. recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.
2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto del formalismo eccessivo7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abweisung des Gesuchs um schriftliche Begründung15 citazioni
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9 citazioni
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Vorsorgliche Beweisführung6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.