Art. 148 CPC
Restituzione
1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3 Se vi è è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto del formalismo eccessivo14 citazioni
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2Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione8 citazioni
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3Ingiustificata mancata comparizione nella procedura semplificata3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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33 citazioni
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24 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern 2007; Fristwiederherstellung22 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.