Fatti
La società X. AG è stata citata in giudizio da Z. davanti al tribunale distrettuale di Zug. Il 13 luglio 2011, Z. ha chiesto un'ordinanza di revoca dell'opposizione provvisoria. Il 15 luglio 2011, il giudice ha invitato la società X. AG a rispondere per iscritto entro un termine di sette giorni. La società X. AG ha risposto il 17 agosto 2011, ma la sua risposta è stata considerata tardiva. Il giudice ha respinto la richiesta della società X. AG per un termine supplementare e ha concesso la revoca dell'opposizione provvisoria.
La società X. AG ha presentato appello davanti alla corte cantonale di Zug, che ha respinto il suo ricorso. La società X. AG ha quindi presentato un ricorso in materia civile davanti al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di primo grado avesse violato il diritto federale rifiutando di concedere un termine supplementare alla società X. AG per rispondere alla richiesta di revoca dell'opposizione. Il Tribunale federale ha considerato che la procedura di revoca dell'opposizione è una procedura sommaria che mira ad accelerare la procedura.
Il Tribunale federale ha analizzato le disposizioni della legge sulla esecuzione delle obbligazioni e sulla bancarotta (LEF) e della legge sulle procedure civili (CPC). Ha considerato che l'articolo 223 CPC, che prevede la possibilità di concedere un termine supplementare in caso di risposta tardiva, non si applica alle procedure sommarie.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la giurisprudenza e la dottrina sulla…