Art. 145 CPC
Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Questa sospensione dei termini non vale per:
- a. la procedura di conciliazione;
- b. la procedura sommaria.
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al cpv. 2.
4 Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorità di vigilanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; computo del termine per promuovere l'azione78 citazioni
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2Sospensione dei termini in caso di appello contro una decisione pronunciata in procedura sommaria45 citazioni
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3Regime di ferie applicabile al termine di appello contro una decisione che respinge l'azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna16 citazioni
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5Termine per presentare l'azione di disconoscimento del debito10 citazioni
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6Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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9 citazioni
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Abänderung des Scheidungsurteils (Klagebewilligung)5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.