Fatti

A.A. e B.A. (ricorrenti) sono proprietari di un fondo a V. L'Ufficio esecuzioni di Pfannenstiel ha comunicato loro il risultato della stima ufficiale del fondo. Contro ciò, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale distrettuale di Meilen, che tuttavia non è stato accolto per tardività. Contro questa decisione, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che è stato respinto. Successivamente, i ricorrenti hanno presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il ricorso in materia esecutiva e il procedimento per una nuova stima di un fondo non sono questioni giudiziarie del diritto dell'esecuzione e del fallimento ai sensi dell'art. 1 lett. c CPC. Pertanto, le vacanze giudiziarie ai sensi dell'art. 145 cpv. 1 CPC e l'obbligo di informare sulla loro non applicabilità ai sensi dell'art. 145 cpv. 3 CPC non si applicano al presente procedimento.

Piuttosto, la questione della salvaguardia dei termini è disciplinata dagli art. 56 n. 2 LEF (vacanze esecutive) e art. 63 LEF (effetti delle vacanze esecutive sui termini). Né in queste norme né altrove nella LEF o nell'OEF è previsto un obbligo di informare sulla non applicabilità delle vacanze giudiziarie del CPC.

Pertanto, il Tribunale…