Art. 1 CPC
Oggetto
Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:
- a. le vertenze civili;
- b. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- c. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- d. l’arbitrato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Applicabilità del CPC nell'ambito della volontaria giurisdizione43 citazioni
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2Decisione incidentale sulla competenza funzionale; controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie; procedura di conciliazione25 citazioni
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3Notifica8 citazioni
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4Assistenza giudiziaria; assunzione di prove a titolo cautelare per valutare le probabilità di vincere la causa7 citazioni
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6Regime di competenze; regolamentazione a livello di legge formale5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Procedura di realizzazione del pegno immobiliare19 citazioni
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14 citazioni08/05/2017 · 14 citazioni de
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Widerspruchsklage (Zuständigkeit)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.