Fatti

In questo caso si tratta di un'azione di opposizione dei creditori fiscali (controricorrenti) contro la [A.] Ltd. (ricorrente) con sede a Cipro. I creditori fiscali avevano sequestrato beni della [A.] Ltd. in Svizzera mediante pignoramento fiscale e ora propongono un'azione per il rigetto della pretesa del terzo della [A.] Ltd. su tali beni.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha affermato la competenza dei tribunali svizzeri nel luogo dell'esecuzione (Zurigo), in quanto si tratta di un procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 n. 5 della Convenzione di Lugano (CL). La ricorrente richiede invece che sia affermata la competenza dei tribunali del suo Stato di sede, Cipro.

Legge

Il Tribunale federale conferma l'opinione del Tribunale superiore. L'azione di opposizione del creditore procedente contro il terzo domiciliato all'estero deve essere qualificata come azione di esecuzione ai sensi dell'art. 22 n. 5 CL. Decisivo è il stretto nesso con il procedimento esecutivo, poiché si tratta unicamente della questione se il bene in questione possa essere realizzato nell'ambito dell'esecuzione in corso a favore del creditore o meno.

Anche qualora si considerasse il processo di opposizione come "materia civile e commerciale" ai sensi della CL, ciò porterebbe allo stesso risultato: poiché il provvedimento di sequestro…