Art. 108 LEF
In caso di possesso o di copossesso del terzo
1 Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore; 3. un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.
3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 cpv. 2 si applica per analogia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del tribunale commerciale8 citazioni
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2Prescrizione della responsabilità7 citazioni
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3Ripartizione (art. 144 LEF); effetto dell'azione revocatoria (art. 285 segg6 citazioni
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4Protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi2 citazioni
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5Competenza del tribunale commerciale0 citazioni
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6Sequestro della pretesa contro una banca svizzera relativa al rilascio di carte-valori conservate all'estero. 1. Il credito avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa può essere sequestrato presso i…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Arrest (Drittanspruch)4 citazioni
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Termine per l'azione di opposizione3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.