Fatti
La ricorrente A.A. era sposata con B.A. in regime di comunione degli acquisti. Nell'ambito del divorzio, B.A. è stato condannato per appropriazione indebita e falsificazione di documenti a danno della Confederazione Svizzera (controparte del ricorso). Il Tribunale penale federale ha ordinato la confisca di una parte del ricavato dalla vendita di un immobile comune.
Nella convenzione di divorzio approvata giudizialmente, B.A. ha riconosciuto di dovere complessivamente a A.A. Fr. 425'000.-, di cui Fr. 365'000.- a titolo di "restituzione del patrimonio personale". Per estinguere questi crediti, B.A. ha ceduto tutti i diritti/crediti sul suo patrimonio coniugale, tra cui vari conti presso la Banca C.
La controparte del ricorso ha avviato procedure esecutive e fatto pignorare i conti. A.A. ha sollevato opposizioni di terzo sui conti pignorati.
Legge
Il Tribunale federale constata che i crediti alimentari non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 193 CC, in quanto sono fondati sugli effetti generali del matrimonio e non sul diritto patrimoniale. Pertanto, l'importo di Fr. 60'000.- per gli arretrati degli alimenti deve essere liberato dal pignoramento.
Invece, i restanti Fr. 365'000.-, qualificati come "restituzione del patrimonio personale", rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.…