Art. 193 CC
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione della responsabilità17 citazioni
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2Protezione dei creditori in caso di liquidazione del regime dei beni8 citazioni
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3Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione6 citazioni
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4Protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi3 citazioni
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50 citazioni
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6Art. 253 CP. 1. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione commessa con l'indicazione di beni fittizi e con la sopravalutazione di altri beni in due contratti matrimoniali, al momento dell'allestimento dell'att…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Haftung nach Art. 193 ZGB4 citazioni
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OG.2016.000581 citazioni18/12/2020 · 1 citazioni de
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1 citazioni19/11/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.