Art. 193 CC

1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione della responsabilità
    · 06/10/2000 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione dei creditori in caso di liquidazione del regime dei beni
    · 03/10/1997 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Responsabilità in caso di rinuncia all'eredità; legittimazione, prescrizione, collazione
    · 19/11/2004 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Protezione dei creditori in caso di liquidazione fra i coniugi
    · 11/01/2016 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Pignoramento di somme spettanti al coniuge secondo gli art. 159, 163 e 164 CC. 1. Una pretesa risultante dall'obbligo di assistenza tra i coniugi non è pignorabile ove non entri nel quadro del mantenimento coniugale ai…
    · 18/08/1989 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 253 CP. 1. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione commessa con l'indicazione di beni fittizi e con la sopravalutazione di altri beni in due contratti matrimoniali, al momento dell'allestimento dell'att…
    · 20/09/1974 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Haftung nach Art. 193 ZGB
    · 02/07/2009 · 4 citazioni de
  • OG.2016.00058
    18/12/2020 · 1 citazioni de
  • 19/11/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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