Fatti

Il ricorrente X. aveva ceduto il suo reddito al debitore Z. La creditrice esecutiva Y. ha annullato con successo questa cessione ai sensi dell'art. 288 LEF. La sentenza di annullamento del Tribunale federale ha avuto effetto su due pignoramenti successivi dei salari:

  • Pignoramento n. 1 (quote salariali da maggio 2001 ad aprile 2002): L'ufficio esecuzioni ha contabilizzato il ricavato di questo pignoramento a favore di Y.
  • Pignoramento n. 2 (quote salariali dal 3 marzo 1999 al 3 marzo 2000): L'ufficio esecuzioni ha trattenuto provvisoriamente il ricavato spettante a Y.

X. ha presentato reclamo contro la contabilizzazione dell'ufficio esecuzioni nel pignoramento n. 1.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il reclamo. Esso afferma che la sentenza di annullamento ha effetto solo sull'esecuzione in cui è stata pronunciata, ma non su altre esecuzioni. Pertanto, la sentenza di annullamento nel pignoramento n. 2 non può essere trasferita al pignoramento n. 1.

Inoltre, l'ufficio esecuzioni ha riconosciuto il diritto di terzo sollevato dal ricorrente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LEF, poiché la creditrice esecutiva non ha proposto alcuna azione per contestare tale diritto.…