Art. 149 LEF
Rilascio e effetti
1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.
1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.
2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 n. 5 e nell’articolo 285.
3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.
4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 52 LAVS: Responsabilità degli organi79 citazioni
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219 citazioni
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3Valutazione della sostanza computabile17 citazioni
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4Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni13 citazioni
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5Imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96)11 citazioni
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611 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni08/08/2017 · 13 citazioni de
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11 citazioni
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rigetto definitivo dell'opposizione6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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