Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo (l'appellante) e D. e altri (gli intimati) nonché la Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo. La Cassa di compensazione cerca di far valere la responsabilità degli organi della società D. AG per il mancato pagamento dei contributi AVS. I punti principali sono i seguenti:- La Cassa di compensazione può far valere la responsabilità degli organi di una persona giuridica anche se questa esiste ancora giuridicamente, senza attenderne il fallimento.
- Affinché si applichi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 82 cpv. 2 LAVS, le autorità AVS devono esaminare in via pregiudiziale se il credito risarcitorio derivi da un atto punibile, anche in assenza di una sentenza penale.
- I requisiti probatori per stabilire un comportamento punibile sono gli stessi di un procedimento penale, non essendo sufficiente il grado di prova della prevalente verosimiglianza.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la Cassa di compensazione possa far valere la responsabilità degli organi di una persona giuridica anche se questa esiste ancora giuridicamente, senza attenderne il fallimento. Infatti, lo scopo della responsabilità prevista dall'art. 52 LAVS sarebbe svuotato se l'esistenza della persona giuridica impedisse di chiamare in causa i suoi organi. Per quanto riguarda l'applicazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 82 cpv. 2 LAVS, il Tribunale ritiene che le autorità AVS debbano esaminare in via…