Art. 60 CO
Prescrizione
1 L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
1bis L’azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
2 Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
3 Qualora l’atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l’azione derivata dall’atto illecito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 82 cpv. 2 OAVS: Perenzione di più lunga durata secondo il diritto penale43 citazioni
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2Art. 27 cpv. 1 della legge federale sugli esplosivi38 citazioni
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3Prescrizione, art. 83 LCS e art. 60 cpv. 1 CO. 1. L'art. 83 LCS non si applica all'azione fondata sull'art. 58 CO, promossa da un detentore danneggiato di un veicolo a motore contro il proprietario di una strada (consid…30 citazioni
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4Danno causato a un patrimonio di natura analoga a un fondo d'investimento. 1. Art. 25 cpv. 2 LFI29 citazioni
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5Art. 52 LAVS: Responsabilità degli organi28 citazioni
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628 citazioni
Ultime sentenze del TF
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