Fatti

Il 13 novembre 1986, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha accordato un concordato preventivo di quattro mesi alla società E. SA, alla quale la Cassa cantonale ginevrина di compensazione era affiliata in qualità di datore di lavoro. La cassa ha prodotto un credito di contributi AVS/AI/APG/AC di 105'829.10 franchi presso il commissario al concordato preventivo e ha presentato una denuncia penale contro H. [L.], presidente del consiglio di amministrazione della società, per violazione dell'art. 87 LAVS.

Il 27 aprile 1987, il Tribunale di primo grado ha omologato un concordato preventivo per cessione di attivi accettato dai creditori di E. SA. Nei mesi di maggio e dicembre 1988, i liquidatori hanno informato la cassa che nessun dividendo avrebbe potuto essere versato ai creditori, anche privilegiati, a causa di un diritto di ritenzione esercitato dal proprietario dell'immobile in cui la società aveva i suoi locali.

Il 15 marzo 1990, la cassa ha notificato decisioni di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS a H. [L.], R. [B.] e V. [L.], questi ultimi due essendo stati iscritti nel registro di commercio in qualità di segretario del consiglio di amministrazione e di procuratore della società. R. [B.] e V. [L.] hanno presentato opposizione, che è stata respinta dalla Commissione cantonale ginevrина di ricorso in materia di AVS il 21 gennaio 1991.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della cassa di compensazione. Ha ritenuto che questa avesse una conoscenza sufficiente del suo danno più di un anno prima del 15 marzo 1990, data della pronuncia delle sue decisioni nei confronti degli intimati, per cui il…