Art. 55 CC
Modo
1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.
2 Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
3 Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO12 citazioni
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2Responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico12 citazioni
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3Prescrizione penale nella responsabilità per persone ausiliarie (art. 55 e 60 cpv. 2 CO)10 citazioni
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4Responsabilità nella società anonima; nozione d'organo secondo l'art. 754 cpv. 1 CO. 1. Definizione della funzione materiale d'organo ai sensi dell'art 754 cpv. 1 CO; in particolare delimitazione dalla nozione d'organo…10 citazioni
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59 citazioni
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6Conto corrente. 1. Art. 117 cpv. 2 CO9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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Schadenersatzbegehren3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.