Fatti
La ricorrente, una società di intermediazione mobiliare e gestore patrimoniale sottoposta alla vigilanza della FINMA, ha svolto la funzione di gestore patrimoniale della resistente, una fondazione in liquidazione, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2014. Durante tale periodo, rappresentanti della ricorrente (tra cui il suo amministratore delegato) erano membri del consiglio di fondazione della resistente. Una parte rilevante del patrimonio della fondazione era investita in due fondi di fondi gestiti dalla ricorrente stessa (Fondo 1 e Fondo 2).
La resistente ha contestato alla ricorrente di aver causato, con l’investimento nel Fondo 1, costi inutili per un totale di fr. 1'240'464.62, in gran parte confluiti alla ricorrente stessa. Inoltre, in qualità di gestore patrimoniale del Fondo 1, la ricorrente avrebbe ripetutamente acquistato tranche più costose dei fondi target per ottenere retrocessioni più elevate, nonostante fossero disponibili tranche istituzionali a costi inferiori. Ciò avrebbe causato un danno aggiuntivo di fr. 168'923.--. Infine, la ricorrente avrebbe trattenuto, anziché versare ai fondi di fondi, le retrocessioni presumibilmente incassate.
Con atto di citazione del 29 giugno 2019, la resistente ha chiesto al Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo di condannare la ricorrente al pagamento di fr. 1'409'388.-- oltre agli interessi, nonché all’obbligo di fornire informazioni e di presentare il rendiconto delle retrocessioni ricevute. Con sentenza parziale del 22 maggio 2023, il Tribunale commerciale ha condannato la ricorrente al pagamento di fr. 650'914.80 oltre agli interessi e all’obbligo di fornire informazioni sulle retrocessioni ricevute in relazione ai fondi target del Fondo 1 e del Fondo 2. La ricorrente ha proposto ricorso contro tale sentenza parziale dinanzi al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso della gestore patrimoniale avverso la sentenza parziale del Tribunale commerciale di Zurigo. Al centro della controversia vi era la questione se la ricorrente avesse violato i propri obblighi di gestore patrimoniale mantenendo e addirittura incrementando l’investimento nel fondo di fondi Fondo 1, invece di investire direttamente nei fondi target. Il Tribunale commerciale aveva dato risposta affermativa a tale quesito, riconoscendo alla fondazione un credito risarcitorio pari a fr. 650'914.80 nonché un diritto all’informazione sulle retrocessioni ricevute.
1. Violazione degli obblighi a causa di conflitto di interessi e costi inutili
Il Tribunale federale ha confermato le valutazioni del giudice di prime cure secondo cui la ricorrente, in virtù del proprio duplice ruolo di gestore patrimoniale della fondazione e, al contempo, di gestore patrimoniale del Fondo 1, si trovava in una situazione di conflitto di interessi. Tale conflitto ha indotto la ricorrente a mantenere l’investimento nel Fondo 1, nonostante un investimento diretto nei fondi target sarebbe stato più economico. La ricorrente non è riuscita a fornire una prova convincente del fatto che il Fondo 1 avesse generato un valore aggiunto per la fondazione tale da giustificare i costi aggiuntivi elevati. Il giudice di prime cure aveva inoltre correttamente rilevato che la fondazione non disponeva delle informazioni necessarie per approvare consapevolmente l’investimento nel Fondo 1. La ricorrente non poteva avvalersi di un’approvazione tacita da parte della fondazione, poiché non aveva informato quest’ultima del conflitto di interessi e dei rischi ad esso connessi.
2. Credito risarcitorio e concorso di colpa
Il Tribunale federale ha constatato che la ricorrente aveva causato un danno alla fondazione mediante l’investimento illecito nel Fondo 1, danno derivante sia dai costi diretti del Fondo 1 sia dalle maggiori spese derivanti dall’acquisto di tranche più costose dei fondi target. Tuttavia, il credito risarcitorio è stato ridotto della metà a causa del concorso di colpa della fondazione. Il giudice di prime cure aveva motivato tale riduzione con il fatto che, pur…