Art. 21 LICol

Investimenti patrimoniali

1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.
2 Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l’articolo 26 LSerFi devono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.
3 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta
    HG190111
    · 22/05/2023 · 1 citazioni de
  • 26/06/2024 · 0 citazioni de
  • 21/11/2023 · 0 citazioni de Riassunto

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