Fatti

La [X. AG] è stata oggetto di un'azione esecutiva da parte della Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone Argovia con un ordine di pagamento n. xxx dell'Ufficio di esecuzione [A.] del 30 giugno 2010 per un credito di Fr. 20'354.15 per pretese salariali subrogate dopo il pagamento dell'indennità di insolvenza. La [X. AG] non ha presentato un'opposizione. L'11 febbraio 2011, l'Ufficio di esecuzione ha notificato alla [X. AG] l'avviso di fallimento. Il 15 marzo 2011, la Cassa di disoccupazione ha presentato la domanda di fallimento al Tribunale distrettuale di Brugg. Con decisione del 14 dicembre 2011, il Presidente del Tribunale di Brugg ha aperto la procedura di fallimento contro la [X. AG] .

Contro la decisione del giudice fallimentare, la [X. AG] ha presentato un ricorso e ha chiesto l'annullamento dell'apertura della procedura di fallimento. Il Tribunale superiore del Cantone Argovia ha respinto il ricorso con decisione del 1° marzo 2012. La [X. AG] ha presentato un ricorso in materia civile il 10 aprile 2012 e chiede l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'annullamento dell'apertura della procedura di fallimento.

Legge

Il Tribunale federale ha trattato il ricorso in materia civile contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone Argovia del 1° marzo 2012. La ricorrente lamenta la violazione del diritto federale, in particolare la notificazione dell'avviso di procedura di fallimento e del decreto di fallimento all'indirizzo del Consiglio di amministrazione [Y.] .

Il Tribunale federale ha stabilito che la notificazione dell'avviso di procedura di fallimento a [Y.] , il membro del Consiglio di amministrazione autorizzato a rappresentare la ricorrente, è stata effettuata in modo legittimo. La notificazione può avvenire a qualsiasi organo autorizzato a rappresentare la società, compresa l'indirizzo privato. La ricorrente non ha sostenuto che l'interpretazione secondo cui la notificazione all'indirizzo privato del…