Art. 141 CPC
Notificazione per via edittale
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
- a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie;
- c. una parte con domicilio o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l’invito rivoltole dal giudice.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notifica a una parte con domicilio o sede all'estero10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Organisationsmangel einer Aktiengesellschaft, Zustellung mittels öffentlicher Bekanntmachung49 citazioni
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15 citazioni
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Incarico11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.