Fatti

La [A. AG] , una società per azioni con sede in [U.] , Canton Appenzell Esterno, è stata invitata dal Registro delle imprese di Appenzell Esterno a designare un revisore, dopo che il revisore precedente si è dimesso dal Registro delle imprese. L'invito è stato indirizzato al domicilio legale della [A. AG] iscritto nel Registro delle imprese e notificato in copia all'unico amministratore. La [A. AG] ha quindi tenuto un'assemblea generale straordinaria e ha eletto un nuovo revisore, che però non è stato iscritto nel Registro delle imprese.

Il Tribunale cantonale di Appenzell Esterno ha invitato la [A. AG] a porre rimedio al difetto di organizzazione e ha minacciato di sciogliere la società. La decisione è stata spedita per posta raccomandata al domicilio legale della [A. AG] , ma è stata restituita dalla posta perché la società si era trasferita e il termine di inoltro era scaduto. Di conseguenza, il Tribunale cantonale ha pubblicato l'invito a porre rimedio al difetto di organizzazione nella Gazzetta ufficiale del Canton Appenzell Esterno.

La [A. AG] è venuta a conoscenza del procedimento giudiziario relativo al difetto di organizzazione solo attraverso la pubblicazione dell'avviso di fallimento provvisorio nella Gazzetta ufficiale svizzera delle imprese e ha quindi chiesto la restituzione del termine per l'iscrizione del revisore. Il Tribunale d'appello di Appenzell Esterno ha respinto la richiesta e la [A. AG] ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se le condizioni per la notificazione mediante pubblicazione ufficiale ai sensi dell'art. 141 CPC nel procedimento relativo al difetto di organizzazione fossero state soddisfatte. Ha stabilito che il Tribunale cantonale non aveva condotto ricerche di indirizzi utili prima della pubblicazione ufficiale, nonostante la posta avesse annotato che il destinatario si era trasferito e il termine di inoltro era scaduto.

Il Tribunale federale ha ritenuto che le condizioni per la pubblicazione ufficiale ai sensi…