Fatti
Il ricorrente [A.] risiede in Australia. Il Tribunale distrettuale di Aarau ha emesso una sentenza il 18 settembre 2014, che è stata pubblicata il 3 ottobre 2014 nel foglio ufficiale del Cantone di Argovia. Il ricorrente ha sostenuto di non essere mai stato invitato dal Tribunale distrettuale a indicare un domicilio di notifica in Svizzera. Nonostante ciò, il Tribunale distrettuale ha notificato le sue decisioni mediante pubblicazione nel foglio ufficiale.
Il Tribunale cantonale di Argovia non è entrato nel merito del ricorso del ricorrente contro la sentenza del Tribunale distrettuale, in quanto ha ritenuto che la sentenza non fosse impugnabile. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la notifica di decisioni mediante pubblicazione nel foglio ufficiale ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 lett. c CPC presuppone che il destinatario sia stato precedentemente invitato in modo conforme al diritto a indicare un domicilio di notifica in Svizzera e avvertito delle conseguenze della sua omissione. Tuttavia, dagli atti risulta che il ricorrente non è mai stato invitato dal Tribunale distrettuale a indicare un domicilio di notifica.
Se fosse vero che il ricorrente non è mai stato legalmente invitato a indicare un domicilio di notifica in Svizzera e che le decisioni interlocutorie e la…