Art. 201 OAVS
Competenze delle autorità in materia di ricorso
1 L’UFAS, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribunale federale. L’UFAS e la Cassa svizzera di compensazione sono anche autorizzati a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale.
2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4.2)12 citazioni
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2Legittimazione a ricorrere degli uffici AI8 citazioni
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3Art. 201 OAVS (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003): Legittimazione a ricorrere di un ufficio AI8 citazioni
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4Art. 52 LAVS: Responsabilità degli organi6 citazioni
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5Legittimazione per ricorrere dell'INSAI, Divisione assicurazione militare3 citazioni
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6Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Erwerbsersatz für Dienstleistende (Rückerstattung)5 citazioni
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Assicurazione invalidità5 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.