Fatti

La signora E., nata nel 1953, ha inizialmente ricevuto una rendita AI parziale, che tuttavia è stata successivamente revocata dall'ufficio AI del Cantone di San Gallo, poiché applicando il metodo misto aveva determinato un grado di invalidità complessivo del 35%. E. ha presentato ricorso contro questa decisione, a seguito del quale il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso all'ufficio AI per ulteriori accertamenti. L'ufficio AI ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la decisione di rinvio del tribunale cantonale non è una decisione finale, ma una decisione incidentale che può essere impugnata autonomamente alle condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF. Ciò è il caso qui, poiché la decisione costringe l'ufficio AI a emanare una decisione che esso ritiene illegittima, senza poterla successivamente impugnare.

Nel merito, il Tribunale federale critica il fatto che l'istanza precedente, nel valutare se la ricorrente sarebbe stata pienamente occupata in caso di buona salute, si è basata su un concetto errato di invalidità…