Fatti
L'ufficio AI del Cantone di San Gallo aveva concesso a [O.], nato nel 1947, con decisione del 21 dicembre 2009 una rendita AI parziale al 25% a decorrere dal 1° giugno 2007. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato tale decisione e ha invece concesso all'assicurato una rendita al 50% a decorrere dal 1° settembre 2006. Di conseguenza, l'ufficio AI ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con l'obiettivo di negare a [O.] il diritto alla rendita.Legge
Il Tribunale federale ritiene ammissibile il ricorso dell'ufficio AI. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF, le autorità alle quali un'altra legge federale conferisce il diritto di ricorrere sono legittimate a presentare ricorso. Ciò si applica nel caso in questione, poiché l'art. 41 cpv. 1 lett. i OAI conferisce all'ufficio AI il diritto di presentare ricorso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale aggiunge inoltre che l'ufficio AI è parte lesa e legittimato a presentare ricorso anche quando non ha ottenuto o ha ottenuto solo parzialmente l'accoglimento delle sue richieste nel procedimento di prima istanza. Ciò si verifica nel caso in esame, poiché l'ufficio AI aveva richiesto che a [O.] non fosse concesso alcun diritto a rendita, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni gli aveva invece concesso una rendita al 50%.
Infine, il…