Art. 57 LAI
Compiti
1 Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:
- a. provvedere alla consulenza finalizzata all’integrazione;
- b. provvedere al rilevamento tempestivo;
- c. determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l’accompagnamento necessari;
- d. accertare le condizioni assicurative;
- e. accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
- f. determinare i provvedimenti d’integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all’assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l’accompagnamento necessari durante l’integrazione e l’esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d’integrazione e adeguare l’obiettivo d’integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
- g. offrire consulenza e accompagnamento all’assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione o la soppressione di una rendita;
- h. offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione a partire dalla concessione della rendita;
- i. valutare il grado d’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;
- j. emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
- k. informare il pubblico;
- l. coordinare i provvedimenti sanitari con l’assicuratore malattia e l’assicuratore infortuni;
- m. controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
- n. tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al n. di casi esaminati annualmente e al n. di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.
2 Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all’elenco di cui al cpv. 1 lett. n e prevedere l’iscrizione di altri dati.
3 Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Domanda di ricusazione96 citazioni
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2Contributo per l'assistenza45 citazioni
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3La procedura è disciplinata dagli art. 69 a 77 OAI e dall'ordinamento cantonale. - L'audizione dell'assicurato o del suo rappresentante prima della prospettata liquidazione del caso ai sensi dell'art. 73bis cpv. 1 OAI v…35 citazioni
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4Rilevanza nel diritto dell'assicurazione per l'invalidità delle sindromi da dipendenza (disturbi psichici da sostanze psicotrope)13 citazioni
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5Perizie pluridisciplinari integrative10 citazioni
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6Art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI5 citazioni
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Assicurazione invalidità4 citazioni
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Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2021.4844 citazioniVBE.2021.484· 24/03/2022 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.