Art. 57 LAI

Compiti

1 Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:
  1. a. provvedere alla consulenza finalizzata all’integrazione;
  2. b. provvedere al rilevamento tempestivo;
  3. c. determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l’accompagnamento necessari;
  4. d. accertare le condizioni assicurative;
  5. e. accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
  6. f. determinare i provvedimenti d’integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all’assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l’accompagnamento necessari durante l’integrazione e l’esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d’integrazione e adeguare l’obiettivo d’integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
  7. g. offrire consulenza e accompagnamento all’assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione o la soppressione di una rendita;
  8. h. offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione a partire dalla concessione della rendita;
  9. i. valutare il grado d’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;
  10. j. emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
  11. k. informare il pubblico;
  12. l. coordinare i provvedimenti sanitari con l’assicuratore malattia e l’assicuratore infortuni;
  13. m. controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
  14. n. tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al n. di casi esaminati annualmente e al n. di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.
2 Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all’elenco di cui al cpv. 1 lett. n e prevedere l’iscrizione di altri dati.
3 Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Domanda di ricusazione
    · 08/02/2006 · 96 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contributo per l'assistenza
    · 17/10/2014 · 45 citazioni Riassunto
  3. 3
    La procedura è disciplinata dagli art. 69 a 77 OAI e dall'ordinamento cantonale. - L'audizione dell'assicurato o del suo rappresentante prima della prospettata liquidazione del caso ai sensi dell'art. 73bis cpv. 1 OAI v…
    · 19/11/1999 · 35 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rilevanza nel diritto dell'assicurazione per l'invalidità delle sindromi da dipendenza (disturbi psichici da sostanze psicotrope)
    · 11/07/2019 · 13 citazioni Riassunto
  5. 5
    Perizie pluridisciplinari integrative
    · 02/11/2020 · 10 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo
    · 27/07/2001 · 9 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 13/12/2017 · 5 citazioni de
  • Assicurazione invalidità
    · 04/08/2025 · 4 citazioni de
  • Obergericht / Versicherungsgericht / 2. Kammer — VBE.2021.484
    VBE.2021.484
    · 24/03/2022 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.