Fatti

Il signor D., nato nel 1946, è stato investito da un ciclista l'11 maggio 1992 e ha riportato una frattura di radio distale intraarticolare. Il 3 novembre 1992 si è annunciato all'assicurazione invalidità per richiedere prestazioni. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha fatto chiarire, tra l'altro, le possibilità di reinserimento professionale e ha consultato gli atti dell'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Il 20 luglio 1995 ha comunicato all'assicurato che, per verificare il diritto alle prestazioni, era necessaria una valutazione medica che sarebbe stata effettuata dal centro di valutazione medica X.

Il 17 agosto 1995 D. ha dichiarato di non essere d'accordo con la prevista valutazione, in quanto X di solito chiama il dott. med. T., che è prevenuto, e il centro di valutazione stesso non è indipendente. Con decisione del 12 settembre 1995, l'ufficio AI ha confermato la prevista valutazione.

Legge

Il Tribunale federale constata innanzitutto che gli uffici AI cantonali non sono autorità amministrative federali e che pertanto le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (LPAmm) e della legge federale sulla procedura civile federale (PCF) non si applicano nel procedimento di accertamento presso gli uffici AI. Invece, il procedimento è disciplinato dagli articoli 69-77 dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) e dalle prescrizioni cantonali.

L'audizione dell'assicurato o del suo rappresentante legale prevista dall'articolo 73bis capoverso 1 OAI prima della conclusione prevista va oltre il requisito minimo…